P.I.M.U.S. piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi

Il decreto legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro (successivamente aggiornato dal D.lgs 106/09), prevede la stesura di un piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi detto P.I.M.U.S.

Art. 122. D.lgs 81/08 Ponteggi ed opere provvisionali

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone o di cose. L’obiettivo primario del Piano è di fornire istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Art. 32 DPR 164/56

(a) Nel caso in cui venga predisposto un progetto del ponteggio a firma di professionista abilitato al progetto vanno allegati oltre ai disegni esecutivi, documenti di calcolo, certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica. (Per ponteggi alti oltre ai m 20; […] anche in relazione alla superficie esposta all’azione del vento per la presenza di teloni, graticciati, tabelloni);

(b) Nel caso in cui venga predisposto esclusivamente il P.I.M.U.S. vanno allegati elaborati grafici indicanti lo sviluppo del ponteggio in pianta e prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di ancoraggio e loro posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi, ecc.) presenza di rampe di scale, pozzi, ponti di carico nonchè certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica.

 

P.I.M.U.S. piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
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