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Normative e regolazioni

P.I.M.U.S. piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi

Il decreto legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro (successivamente aggiornato dal D.lgs 106/09), prevede la stesura di un piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi detto P.I.M.U.S.

Art. 122. D.lgs 81/08 Ponteggi ed opere provvisionali

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone o di cose. L’obiettivo primario del Piano è di fornire istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Art. 32 DPR 164/56

(a) Nel caso in cui venga predisposto un progetto del ponteggio a firma di professionista abilitato al progetto vanno allegati oltre ai disegni esecutivi, documenti di calcolo, certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica. (Per ponteggi alti oltre ai m 20; […] anche in relazione alla superficie esposta all’azione del vento per la presenza di teloni, graticciati, tabelloni);

(b) Nel caso in cui venga predisposto esclusivamente il P.I.M.U.S. vanno allegati elaborati grafici indicanti lo sviluppo del ponteggio in pianta e prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di ancoraggio e loro posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi, ecc.) presenza di rampe di scale, pozzi, ponti di carico nonchè certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica.